contratti e obbligazioni

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"Ariannina"
view post Posted on 27/6/2009, 15:01




Contratti e obbligazioni



l’obbligazione è il rapporto giuridico nel quale una parte (debitore) è obbligata ad eseguire una prestazione suscettibile di valutazione economica in favore di un’altra (creditore).

Il diritto riconosciuto al creditore è chiamato diritto di obbligazione o di credito e presenta le seguenti caratteristiche:
• È personale, poiché ha per oggetto una pretesa nei confronti della persona debitrice;
• È relativo, poiché il creditore può far valere la propria pretesa solo nei confronti della persona debitrice; è patrimoniale perché l’oggetto deve essere valutabile in denaro.

Le obbligazioni possono derivare:
• Da contratto;
• Da fatto illecito;
• Da altri atti o fatti idonei a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.

Sono parti nel rapporto obbligatorio il creditore (detto anche parte attiva) e il debitore (detto anche parte passiva). Parte è un termine che indica la posizione attiva o passiva che si assume nel rapporto giuridico e può essere composta da uno o più soggetti.

La prestazione
• è il comportamento che il debitore deve tenere o il risultato che deve raggiungere;
• può consistere in un dare, in un fare o in un non fare;
• deve avere natura patrimoniale e ciò vuol dire che deve poter essere valutabile economicamente;
• l’interesse del creditore può anche non essere di natura patrimoniale;
• deve essere eseguita con la diligenza del buon padre di famiglia, cioè con un medio grado di attenzione e di impegno;
• nell’esercizio di attività professionali, artigiane e imprenditoriali occorre osservare la speciale perizia richiesta per lo specifico tipo di attività.

Il creditore:
• non è obbligato ad accettare una prestazione diversa da quella convenuta;
• non è obbligato ad accettare una prestazione parziale, tranne in alcuni casi previsti dalla legge o dagli usi;
• può pretendere che la prestazione sia eseguita dal debitore o dai suoi collaboratori;
• non può rifiutare un adempimento offerto dal terzo se non ha uno specifico interesse ad escluderlo.

Il pagamento deve essere fatto al creditore, a un suo rappresentante, a una persona da lui delegata o a una persona autorizzata a riceverlo dalla legge o dal giudice. Il pagamento eseguito al creditore apparente libera il debitore solo se prova che a generare l’equivoco ha concorso anche il comportamento del creditore vero.

Il luogo dell’adempimento può essere liberamente concordato dalle parti. Se queste non concordano e non può desumersi dalla natura della prestazione si applica l’articolo 1182: la consegna di una cosa certa e determinata va fatta nel luogo dove questa si trovava quando è sorta l’obbligazione; la consegna di una somma di denaro va fatta al domicilio del creditore; ogni altra prestazione va eseguita va fatta nella casa del debitore.

Se all’adempimento viene posto un termine (a favore del debitore) e ciò significa che costui non può essere obbligato a pagare alla scadenza. Quando il termine è posto a favore del creditore questo non può essere obbligato ad accettare la prestazione prima della scadenza. Quando il termine è a favore di tutti e due, esse rimangono vincolate a non pretendere né eseguire la prestazione prima del termine fissato.

Se nelle parti attive o passive compaiono più soggetti, l’obbligazione può essere parziaria o solidale.
• Se la pluralità di soggetti è nella parte passiva, l’obbligazione deve intendersi sempre solidale, a meno che non sia stabilito diversamente dalla legge o dal titolo. La solidarietà passiva consente al creditore di pretendere l’intera prestazione anche ad uno dei due debitori. La parzialità consente a ciascuno dei due debitore di eseguire solo la propria parte di prestazione.
• Se la pluralità di soggetti è nella parte attiva l’obbligazione deve intendersi sempre parziaria, a meno che non sia stabilito diversamente dalla legge o dal titolo. La parzialità attiva consente a ciascun creditore di esigere solo una parte di prestazione che gli compete. La solidarietà, invece, consente anche a uno solo dei creditori di esigere l’intera prestazione.

Pecuniarie o di valuta sono le obbligazioni che hanno per oggetto la consegna di una somma di denaro. In virtù del principio nominalistico il debitore può liberarsi pagando la somma pattuita anche se questa avesse perso di valore a causa di un processo inflativo. Il creditore può garantirsi contro questa eventualità inserendo nell’accordo clausole di rivalutazione automatica.

Gli interessi costituiscono un’obbligazione pecuniaria accessoria che si aggiunse all’obbligazione principale. Questi possono essere:
• Interessi corrispettivi, sono quelli che spettano al creditore sui crediti liquidi ed esigibili. Se le parti non hanno disposto diversamente, essi sono dovuti nella misura del tasso legale;
• Interessi di mora, sono quelli dovuti dal debitore a titolo di risarcimento per il ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria;
• La clausola che stabilisce i tassi di interesse usurari è nulla;
• L’anatocismo è il termine con il quale si indica l’interesse composto, cioè l’interesse calcolato sugli interessi già maturati e non ancora pagati.

Le obbligazioni di valore sono quelle che hanno per oggetto il pagamento del valore di un certo bene o il risarcimento di un danno. L’adempimento è preceduti dalla liquidazione, cioè la valutazione del bene o del danno. Le obbligazioni naturali sono quei doveri (che hanno un compenso patrimoniale) che sorgono per effetto di regole morali e sociali e non per imposizione di legge. Il debitore non è tenuto ad adempiere alla prestazione, ma se spontaneamente l’adempie, non può ripensarci e chiedere la ripetizione, ossia la restituzione di quanto ha pagato. Le obbligazioni civili sono tutte le altre. Esse consentono al creditore di agire in giudizio se il debitore non esegue spontaneamente la prestazione dovuta. Le obbligazioni di risultato sono quelle nelle quali il debitore si obbliga a raggiungere l’obbiettivo concordato. Si considerano adempiute quando l’obbiettivo è stato raggiunto. Le obbligazioni di mezzi sono quelle nelle quali il debitore si obbliga solo a porre a disposizione del creditore la propria opera senza garantire il risultato finale. Si considerano adempiute quando la prestazione è stata eseguita con la diligenza richiesta dall’articolo 1176. Le obbligazioni di genere sono quelle che hanno per oggetto la consegna di cose indicate solo nel genere merceologico e nella quantità. Le obbligazioni di specie sono quelle che hanno per oggetto la consegna di cose specificamente identificate.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuta al risarcimento del danno a meno che non provi l’inadempimento o il ritardo è stato determinato dall’impossibilità di eseguire la prestazione per una causa a lui non imputabile. Non possono divenire oggettivamente impossibili le obbligazione di dare cose specifiche e di fare. Non sono imputabili al debitore gli eventi prodotti da caso fortuito o da forza maggiore. È causa di forza maggiore anche l’ordine della pubblica autorità che impedisca l’esecuzione della prestazione.

Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere sia la perdita subita dal creditore sia il mancato guadagno purché siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del ritardo. Se l’inadempimento è dipeso da colpa, il debitore risponde solo dei danni prevedibili; se è dipeso da solo risponderà anche di quelli che non poteva ragionevolmente prevedere che si verificassero. Al creditore spetta provare l’entità del danno. Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare viene liquidato dal giudice sulla base di un’equa valutazione delle circostanze. Il risarcimento non è dovuto per la parte di danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza.

Se l’obbligazione non viene adempiuta il creditore può domandare il risarcimento oppure, se è possibile, l’esecuzione forzata della prestazione. Se questa consiste nel dare una cosa determinata potrà pretenderne il rilascio forzato; se consiste in un fare o in un non fare potrà pretenderne che la cosa sia fatta o disfatta a spese del debitore. Di regola chi si avvale per l’adempimento dell’opera di terzi risponde anche dei fatti colposi o dolosi di costoro.

Il debitore che, dopo la costituzione in mora da parte del creditore, tardi ad eseguire la prestazione, deve risarcire i danni, salvo che il ritardo sia dovuto a una causa a lui non imputabile. La costituzione in mora è un atto scritto con cui il creditore intima al debitore di adempiere la prestazione dovuta. Il medesimo effetto è prodotto dalla notifica dell’atto di citazione in giudizio. Salvo casi particolari previsti dalla legge il debitore dovrà risarcire solo i danni che si sono verificati dopo la costituzione in mora. Il debitore moroso non è liberato per la sopravvenuta impossibilità di eseguire la prestazione se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. La mora del creditore si verifica quando costui, senza motivo legittimo, tarda ad accettare la prestazione che il debitore gli offre. Per evitare di provare in giudizio l’entità del danno subito, le parti possono concordare una clausola penale: possono cioè stabilire anticipatamente quanto dovrà pagare la parte che si ritenesse inadempiente. Se non è diversamente stabilito la clausola penale esclude la possibilità di richiedere un risarcimento maggiore. Non escute invece le possibilità di chiedere l’esecuzione forzata della prestazione, rinunciando però, al pagamento della penale.

La caparra confirmatoria è la somma di denaro che una parte versa all’altra come garanzia per l’adempimento dell’obbligazione assunta. Se l’obbligazione verrà adempiuta la caparra dovrà essere restituita oppure scalata dalla prestazione dovuta.

La caparra penitenziale ha la funzione di corrispettivo per il diritto di recesso che nel contratto viene accordato ad una o ad entrambe le parti.

La novazione è un accordo con il quale le parti sostituiscono un’obbligazione nuova a quella originaria che così si estingue. La nuova obbligazione può essere diversa dalla vecchia per l’oggetto, per il titolo o per il soggetto.

La compensazione è l’istituto per cui, se due soggetti si trovano ad essere contemporaneamente creditori e debitori l’uno dell’altro, le reciproche obbligazioni si compensano, cioè si estinguono per le quantità corrispondenti. La compensazione legale opera automaticamente quando i debiti sono omogenei, liquidi ed esigibili. La compensazione giudiziale è operata dal giudice su richiesta delle parti quando i debiti, omogenei ed esigibili, non sono liquidi ma sono di pronta e facile liquidazione. La compensazione volontaria è liberamente concordata dalle parti.

L’obbligazione può estinguersi per:
• Remissione, è la rinuncia volontaria alla prestazione;
• Confusione, è la situazione che si verifica quando le qualità di debitore e di creditore vengono a riunirsi in una stessa persona.
La prescrizione interviene se il creditore non esercita il proprio diritto entro i limiti di tempo fissati dalla legge.

La successione è il subentrare nell’obbligazione di un soggetto a un altro. Può verificarsi per causa di morte o per atto tra vivi. Quest’ultimo può avvenire nella parte attiva mediante la cessione del credito o la surrogazione; nella parte passiva mediante la delegazione, l’espromissione o l’accollo.

La cessione del credito è il negozio mediante il quale un soggetto cede ad un terzo un proprio credito. Non è necessario in consenso del debitore ma è comunque opportuno notificargli l’avvenuta cessione per evitare che questi si liberi pagando in buona fede al vecchio creditore. Non possono essere ceduti i crediti di cui la legge vieta il trasferimento o quelli di cui le parti hanno escluso la cedibilità. Quando la cessione è a titolo oneroso il cedente è tenuta a garantire l’esistenza del credito, ma non il pagamento effettivo da parte del debitore, a meno che nella cessione siano state poste clausole come salvo buon fine, pro solvendo o altre simili.

Si ha la surrogazione quando un soggetto, adempiendo un debito altrui, assume i diritti che il creditore aveva verso il debitore.

La delegazione è il negozio con cui un soggetto delega un terzo a pagare un proprio debito. Fra delegante e delegato deve sussistere un rapporto di provvista, mentre tra delegante e delegatario deve sussistere un rapporto di valuta.

L’accollo è un contratto con il quale una parte assunse un debito che l’altra ha verso un terzo.

L’espromissione è l’istituto con cui un terzo, senza alcuna delegazione da parte del debitore, spontaneamente ne assume il debito verso il creditore.

Il patrimonio del debitore funge da generica garanzia del credito ed egli, stabilisce l’art. 2740, risponde delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni, presenti e futuri.

L’ordinamento opera una distinzione tra creditori chirografi e creditori assistiti da causa di prelazione. I creditori chirografi sono chiamati coloro il cui credito risulta da un contratto, da una fattura, da una ricevuta o da altro documento. I creditori assistiti da causa di prelazione sono quelli che hanno diritto di essere soddisfatti per primi ed integralmente sui beni del debitore, lasciando solo ciò che residua alla massa dei creditori chirografari. Attribuiscono diritto di prelazione (preferenza) l’ipoteca, il pegno e il privilegio.

Sia il pegno che l’ipoteca: hanno la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito e attribuiscono al creditore il diritto di seguito, cioè il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del credito anche se sono passati in proprietà di terzi. Se il credito non viene soddisfatto il bene può essere venduto, consentendo al creditore di soddisfarsi sul ricavato. Oggetto di ipoteca possono essere i beni immobili, i mobili registrati, i diritti di usufrutto, di superficie e le rendite dello Stato. Oggetto di pegno possono essere i beni mobili,le universalità di mobili, i crediti e gli altri diritti aventi a oggetto beni mobili. Il proprietari del bene dato in pegno o sottoposto a ipoteca può essere anche un terzo, il quale assume il nome di terzo datore di pegno o di ipoteca. È vietato il patto commissorio con il quale si stabilisce che il bene dato in pegno o ipotecato passi in proprietà del creditore se il credito non viene soddisfatto.

L’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri. Sono titoli idonei all’iscrizione: il contratto, una dichiarazione unilaterale del proprietario del bene, una sentenza del giudice, una disposizione di legge. Su uno stesso bene si possono iscrivere più ipoteche, a ciascuna delle quali corrisponde un grado. Assume ipoteca di primo grado chi la scrive per primo. Questi avrà diritto di soddisfarsi integralmente su quanto viene ricavato dalla vendita del bene, lasciando ciò che residua ai titolari di ipoteche di grado successivo. L’ipoteca si estingue per le cause previste dall’art. 2878.

Il pegno si costituisce per contratto ma si perfeziona solo con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce esclusa disponibilità della cosa. Lo spossessamento è l’elemento costitutivo del pegno esattamente come l’iscrizione lo è per l’ipoteca.

Il privilegio è una causa di preferenza che la legge accorda ad alcuni crediti in considerazione della loro particolare natura. È previsto un privilegio generale sui beni mobili del debitore e un privilegio speciale sugli specifici beni, mobili o immobili, ai quali il credito si conferisce.

Oltre alle garanzie reali sono previste nel nostro ordinamento anche garanzie personali. Con esse una terza persona pone il proprio patrimonio a garanzia dell’obbligazione contratta dal debitore. Sono garanzie personali la fideiussione e l’avallo.

Il creditore che tema di perdere la generica offerta del patrimonio del debitore, può chiedere al giudice di sottoporre a sequestro conservativo alcuni beni del debitore. Se la garanzia patrimoniale si è sensibilmente ridotta perché alcuni beni sono già stati alienati, il creditore, ricorrendo alle altre condizioni previste dall’art. 2901, può intraprendere un’azione revocatoria ordinaria. L’azione surrogatoria, infine consente al creditore di sostituirsi al proprio debitore esercitando i diritti e le azioni che a questi spettano nei confronti dei terzi.

Il contratto costituisce il più diffuso modo di acquisto dei diritti reali e la più frequente fonte di obbligazioni. L’art. 1321 c.c. lo definisce come l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico di natura patrimoniale. Se il rapporto non ha natura patrimoniale non è un contratto ed è disciplinato da altre norme. Regolano i contratti le norme imperative e dispositive. Le prime debbono essere obbligatoriamente rispettate, pena l’invalidità totale o parziale del contratto. Le seconde possono essere derogate diventano vincolanti. Le norme sui contratti si applicano anche gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. Nei contratti conclusi con uno straniero le parti possono concordare quale legge dovrà regolare il contratto.

In base al principio dell’autonomia contrattuale le parti sono libere di decidere se concludere un contratto, con chi concluderlo e quale contenuto dargli, nel rispetto, dei limiti stabiliti dalla legge. Le parti possono dare vita anche a forme contrattuali non previste dalla legge, purché siano dirette a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Se il testo dell’accordo non è chiaro, il giudice chiamato a definire l’eventuale controversia deve interpretarlo cercando di ricostruire l’originaria volontà delle parti e attribuendo alle espressione usate il significato che a esse avrebbero attribuito a contraenti leali e onesti.

Il codice individua 4 requisiti indispensabili per la formazione del contratto, in mancanza dei quali, il contratto deve ritenersi nullo, cioè come se non fosse mai stato concluso. Gli elementi essenziali sono: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma. Perché l’accordo delle parti possa realizzarsi occorre che qualcuno faccia una proposta e che qualcun altro l’accetti. La proposta può essere rivolta a un determinato soggetto o a una generalità di persone. In quest’ultimo caso prende il nome di offerta al pubblico.

L’accordo si considera raggiunto e perfezionato quando chi ha fatto la proposta prende conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Se i contraenti sono distanti, la proposta, l’accettazione e la loro revoca si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario. Per produrre i propri effetti l’accettazione deve giungere al proponente nel termine che egli ha stabilito o in quello necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. La formulazione della proposta e dell’accettazione può avvenire in modo espresso (parole, scritti, gesti) o in modo tacito (comportamenti con il quale si desume la risposta). Il silenzio può assumere valore di assenso o di rifiuto quando le parti, precedentemente e di consumo accordo, gli hanno attribuito questo valore oppure quando è la legge ad attribuirglielo.

La proposta è revocabile finché il contratto non è concluso; l’accettazione è revocabile purché la revoca giunga al proponente prima dell’accettazione. La proposta irrevocabile è una proposta irrevocabile è una proposta di contratto accompagnata dall’impiego del proponente di non revocarla prima del termine stabilito. Norme particolari valgono per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali. Questi sono revocabili entro 5 giorni dalla loro conclusione senza che ciò comporti il pagamento di alcuna penale.

Qualche volta la conclusione del contratto può essere preceduta da accordi particolari, come il patto di opzione e il patto di prelazione. L’opzione è un patto con cui una parte si obbliga a mantenere ferma la sua proposta e l’altra parte si riserva di comunicare, entro un certo tempo, se l’accetta o meno. La prelazione è il diritto attribuito ad una parte, per legge o per accordo, di essere trasferita a terzi, nella conclusione futura ed eventuale di un contratto. Nelle trattative che precedono la conclusione del contratto, ciascuna parte deve comportarsi secondo buona fede. In caso contrario può essere condannata al risarcimento dei danni causati. La tutela analoga è l’offerta dell’ordinamento per i contratti stipulati utilizzando le tecniche di comunicazione a distanza.

La causa è la funzione che il contratto assolve sul piano economico e sociale. Un accordo che non abbia una rilevante funzione sul piano economico e sociale non ha valore di contratto e non è tutelato dalla legge. Si dice che manca la causa quindi il contratto è nullo. Il contratto è nullo anche quando la causa è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. L’ordine pubblico è il complesso di regole, anche non scritte, che si desumono dai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Esse si ricavano implicitamente dalla Costituzione, dai 12 e dalle altre leggi ordinarie. Il buon costume è l’insieme dei principi di moralità ed onesta a cui si ispira l’ordinamento nel suo complesso. La causa è la funzione economico-sociale che assolve in via generale ciascun tipo di contratto. Il motivo è la ragione personale che induce le parti a concludere il contratto. Invece l’illiceità della causa rende nullo il contratto, l’illiceità del motivo è irrilevante, salvo che le parti si siano determinate a concludere il contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.

I contratti tipici (o con causa tipica) i contratti previsti e disciplinati dall’ordinamento, mentre sono atipici tutti gli altri. Il codice consente di concludere contratti atipici purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. L’oggetto del contratto è la prestazione che le parti si obbligano a eseguire il bene o il diritto che si obbligano a trasferire. L’oggetto deve essere possibile,lecito, determinato o almeno determinabile. Se non possiede tali requisiti il contratto è nullo. L’oggetto è possibile se l’esecuzione della prestazione o il trasferimento del diritto sono materialmente e giuridicamente possibili. È lecito se l’esecuzione della prestazione o il trasferimento del diritto non sono vietati da norme imperative né sono contrari ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume. L’oggetto è determinato se la cosa o la prestazione sono chiaramente individuate in modo che non si generino equivoci o incertezze. È determinabile se la cosa o la prestazione, pur non essendo esattamente individuate al momento della conclusione del contratto, potranno esserlo in futuro, in base ai ferimenti certi inseriti nel contratto stesso. La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvo particolari divieti di legge. Se le cose non vengono a esistenza il contratto è nullo, a meno che le parti abbiano voluto concludere un contratto aleatorio.

La forma è il modo in cui si manifesta la volontà dei contraenti. Di regola è libera e le parti possono manifestare la propria volontà contrattuale come preferiscono, ma per alcuni tipi di contratto ritenuti di particolare importanza e gravità l’ordinamento impone la forma scritta e per altri anche l’atto pubblico. Si parla, in questi casi, di forma ad substantiam o di contratti formali. È nullo il contratto che non rispetti la forma imposta dalla legge come requisito essenziale. Talvolta la forma scritta è richiesta dalla legge solo per provare in giudizio l’esistenza del contratto. La trascrizione è il modo previsto dall’ordinamento per dare pubblicità ad alcuni atti e fatti giuridici. Tra i contratti soggetti a trascrizione troviamo i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili e di beni mobili registrati e quelli che costituiscono, trasferiscono, modificano altri diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati. Ciò che è stato trascritto si presume conosciuto da tutti, mentre ciò che non è stato trascritto si presume ignorato e non è opponibile ai terzi. La trascrizione si configura come un onere e non come un obbligo . per ottenere la trascrizione di un contratto nel pubblico registro occorre che il contratto abbia la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizione autenticata. Gli elementi accidentali del contratto sono la condizione e il termine. La condizione è un avvenimento futuro ed incerto dal quale si può far dipendere l’efficacia iniziale o la cessazione degli effetti del contratto. Le due ipotesi danno luogo rispettivamente a condizione sospensiva o risolutiva. La condizione illecita rende nullo il contratto a cui è apposta. Il termine è il tempo a partire dal quale o allo scadere del quale il contratto inizia a produrre o cessa di produrre i suoi effetti.

I contratti con effetti obbligatori sono quelli che sono soltanto fonte di obbligazione per una o per entrambe le parti .i contratti con effetti reali sono quelli che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una determinata cosa; il trasferimento o la costituzione di un diritto reale; se l’oggetto del contratto è una cosa determinata, il diritto sulla cosa passa all’inquirente nel momento in cui le parti raggiungono l’accordo. Se l’oggetto del contratto è una cosa generica, il trasferimento del diritto avviene nel momento in cui la cosa viene individuata. L’individuazione avviene con la consegna della cosa all’acquirente, oppure al vettore che dovrà trasportarla o nel diverso modo concordato dalle parti. Diversi dai contratti con effetti reali sono i contratti reali. Questi si perfezionano con la materiale consegna della res (cosa). Tutti gli altri contatti invece si perfezionano con il solo consenso delle parti e per questo vengono chiamati consensuali. Tra le parti il contratto ha forza di legge e vuol dire che queste sono obbligate a rispettarne il contenuto come se fosse il contenuto di una legge. Le parti possono sciogliere il contratto solo di comune accordo o per cause ammesse dalla legge. Il recesso unilaterale è possibile quando è stato previsto in un’apposita clausola del contratto oppure quando è consentito dalla legge. Nei confronti di terzi il contratto non produce alcun effetto . è ammesso in via d’eccezione, il contratto a favore del terzo perché trasferisce solo diritti scherzo è libero di non accettare. Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso. È detto contratto per persona da nominare. Se le prestazioni no sono ancora state eseguite, ciascun contraente può cedere la sua posizione di parte nel contratto a prestazioni corrispettive sostituendo a sé un terzo, ma solo l’altra parte lo consente.
 
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