I requisiti del contratto

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"Ariannina"
view post Posted on 27/6/2009, 15:32




I requisiti del contratto



Il contratto può risultare:
• Nullo
• Annullabile
• Rescindibile

L’inefficacia: è l’incapacità del contratto a produrre i suoi effetti nei confronti di soggetti specifici.

La nullità è una forma di invalidità talmente grave da non consentire al contratto di produrne alcun effetto. Il contratto è nullo se:
• È contrario a norme imperative;
• Manca uno dei requisiti essenziali (accordo, causa, oggetto, forma);
• La causa o il motivo sono illeciti (che hanno indotto le due parti a concludere il contratto);
• L’oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile;
• Negli altri casi previsti dalla legge.
La sentenza che riconosce nullo il contratto lo dichiara privo di effetti fin dall’origine sia tra le parti che nei terzi.

La clausola nulla comporta la nullità del contratto soltanto se essa era essenziale, cioè le parti non avrebbero concluso il contratto senza questa.

Chi scopre di aver concluso un contratto nullo:
- se non ha ancora eseguito la prestazione, non è obbligato a restituirla
- se ha già eseguito la prestazione, può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del contratto e chiederne la restituzione.

I caratteri della nullità sono:
assoluta:
- può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse;
- può essere rilevata d’ufficio.

Imprescrittibile:
- perché l’azione può essere esercitata in qualunque tempo (salvo gli effetti dell’usucapione e delle azioni di ripetizione).

Insanabile:
- il contratto nullo può essere convalidato.

L’annullabilità è, rispetto alla nullità, una forma meno grave di invalidità. Il contratto annullabile produce regolarmente i propri effetti che cessano solo se la parte che ne ha diritto chiede ed ottiene una sentenza di annullamento. Quest’ultimo può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge. L’azione giudiziale si prescrive in 5 anni. La sentenza che annulla il contratto ha effetto retroattivo tra le parti cioè: se l’attore ha già eseguito la sua prestazione, può chiedere la ripetizione dell’indebito. L’annullamento non rovina i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede prima della trascrizione della domanda giudiziale di annullamento.

Le cause che rendono annullabile il contratto sono:
• l’incapacità legale (minore, interdetto, inabilitato, emancipato)
• l’incapacità naturale – quando l’altro contraente, conoscendola, in mala fede ne ha approfittato
• l’errore in cui una parte è incorsa, ma solo se questa è essenziale e riconoscibile dall’altra parte
• il dolo (quando è stato determinante) cioè gli imbrogli usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di questi, l’altro non l’avrebbe concluso il contratto
• la violenza morale, ma solo se il male ingiusto che viene minacciato è tale da indurre una persona sensata a concludere un contratto che non avrebbe concluso. Non costituisce la violenza morale la minaccia di far valere un proprio diritto, slavo che con questa minaccia non si vuole conseguire un vantaggio ingiusto.
• La violenza fisica, rende nullo il contratto per mancanza assoluta di volontà del contraente.

La rescissione è lo scioglimento del contratto concluso a condizioni ingiuste. Può chiedere la rescissione del contratto la parte che sia stata indotta ad accettare condizioni disoneste per fronteggiare una situazione di pericolo o perché spinta da uno stato di bisogno del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio. L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto. Il contraente nella quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente a riportarlo uguale.

La risoluzione è lo scioglimento del contratto giustificato da irregolarità sopraggiunte dopo la conclusione, che ne compromettono un corretto svolgimento. Il contratto si può risolvere per inadempimento di uno dei contraenti, per la giunta impossibilità di eseguire la prestazione o per la eccessiva onerosità arrivata della prestazione.




La risoluzione della legge è regolata dalla legge così:
 Nei contratti con prestazioni corrispettive: quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno. Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza.
 La risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti ma non nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sulla cosa, che fosse stata già trascritta la domanda giudiziale di risoluzione.

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta è regolata così:
- nei contratti con prestazioni corrispettive, se una delle prestazioni diventa impossibile per causa non imputabile alla parte che vi è tenuta, il contratto si risolve di diritto
- per la parte liberata deve restituire la prestazione che abbia già ricevuto dall’altra parte.

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta è regolata così:
- nei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita, se la prestazione di una delle due parti è divenuta eccessiva per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve questa prestazione può domandare la risoluzione del contratto.
- La parte con la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di ricondurre le prestazioni a correttezza.

Il contratto preliminare è un contratto che ha per oggetto la stipulazione di un futuro contratto (definitivo) di cui si predetermina il contenuto essenziale. Questo contratto deve avere, pena la nullità, la stessa forma del contratto definitivo e può essere definitivo e può essere trascritto nei registri immobiliari. Se una parte non rispetta l’impegno assunto con il preliminare, l’altra può ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso.

Il contratto per adesione (o in serie) è quello che si conclude con la sottoscrizione di moduli o di schede già programmati. Clausole vessatorie hanno effetto solo se sono state specificamente approvate per iscritto. Se il contratto è concluso tra un professionista e un consumatore, pone a carico di chi ha predisposto il contratto l’onere di provare che le clausole sono state oggetto di specifica trattativa.

Il contratto aleatorio quello nei quali una delle prestazioni è rimessa alla sorte. È tale il contratto di assicurazione, nel quale la prestazione dell’assicuratore dipende da ciò che accadrà all’assicurato.

Il contratto a titolo gratuito è quello che nei quali una parte consegue un vantaggio patrimoniale senza subire un corrispondente sacrificio. Sono questi la donazione. Questo comporta obbligazioni per il solo proponente i contratti a titolo gratuito e altre fattispecie, come l’espromissione o la fideiussione.

Il contratto simulato è un contratto finto che serve a nascondere la reale volontà delle parti. Questa viene espressa in un altro contratto o in una controdichiarazione che esse si scambiano. Il contratto simulato non produce effetti tra le parti: per esse ha valore il contratto dissimulato, cioè quello effettivamente voluto. Rispetto ai terzi in buona fede è efficace il contratto simulato, cioè quello nel quale questi hanno fatto affidamento.

La rappresentanza è l’istituto per cui un soggetto (rappresentante), investito dell’apposito potere si sostituisce ad un altro (rappresentato o dominus) nel compimento di una attività giuridica. Questa può essere:
 Legale: prevista dalla legge
 Volontaria: frutto di un accordo
Il contratto concluso dal rappresentante impegna il rappresentato solo se è stato speso il suo nome. Chi spende il nome altrui senza averne i poteri non impegna la persona falsamente rappresentata ed è obbligato a risarcire i danni causati ai terzi che hanno confidato nella validità del contratto. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato può essere annullato su domanda di quest’ultimo, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo contraente con la normale diligenza.

La procura è l’atto unilaterale con cui il dominus conferisce ad un soggetto il potere di rappresentarlo in uno o in più negozi giuridici. Il negozio giuridico compiuto senza procura o al di fuori dei limiti di questa può essere successivamente convalidato dal rappresentato. Le modifiche e la revoca della procura sono opponibili ai terzi solo se sono state portate a conoscenza di questi con mezzi idonei o se si prova che i terzi ne erano comunque a conoscenza.

Il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante. Si ha mandato con rappresentanza quando il mandatario agisce sulla base di una procura. Si ha mandato senza rappresentanza quando il mandatario agisce in nome proprio, acquistando personalmente diritti ed obblighi che poi trasferirà al mandante.

La vendita è il contratto con cui si trasferisce la proprietà di una cosa (o di un altro diritto reale) contro il corrispettivo di un prezzo. L’oggetto della vendita è duplice:
- comprende il diritto che viene trasferito e il bene a cui il diritto si trasferisce
- il prezzo pagato
La causa di questo contratto è lo scambio di un diritto contro una somma di denaro. La forma è generalmente libera, ma è richiesta la forma scritta a pena la nullità per i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili.


Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto. In mancanza di espressa pattuizione si applicano le disposizioni contenute nell’art. 1498. Sono a carico del compratore le spese relative a contratto e le spese accessorie, salvo che sia stato diversamente convenuto.

Il venditore:
1. deve consegnare la cosa nello stato in cui si trovava al momento della vendita e deve consegnarla con gli accessori e le pertinenze.
2. Deve consegnare i documenti relativi alla cosa ed eseguire tutte le operazioni necessarie a far acquistare la proprietà al compratore.
3. E’ tenuto a garantire che la cosa non presenti vizi occulti. Sono vizi occulti i difetti non conosciuti né facilmente conoscibili dal compratore al momento dell’acquisto.
4. in presenza di vizi occulti: può agire per la riduzione del prezzo pagato o per la risoluzione del contratto. La risoluzione potrà essere accordata se il vizio è notevole.
In caso di risoluzione del contratto il compratore dovrà restituire la cosa (se non è perita in conseguenza del difetto), mentre il venditore dovrà restituire il prezzo e risarcire i danni se non prova di aver ignorato senza colpa la presenza di vizi. Se il bene acquistato non ha le qualità promesse o essenziali per l’uso a cui è destinato, il compratore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, purché la mancanza di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa. La clausole d’uso che talvolta si appongono al contratto d’acquisto di cose non nuove (visto e accettato o simili) non escludono la garanzia per i vizi occulti, ma solo per quelli derivanti dalla usura conseguente alla normale utilizzazione del bene. Il venditore è tenuto anche a offrire la garanzia per evizione. Egli dovrà garantire che terzi non possano far valere diritti preesistenti sulla cosa. In caso contrario sarà obbligato a risarcire i danni al compratore.

Le vendite con effetto reale differito sono quelle con cui il diritto non si trasferisce al compratore nel momento dell’accordo, ma in un momento successivo. Producono effetto reale differito la vendita di cosa generica, la vendita a rate, la vendita di cosa futura e la vendita di cosa altrui.

La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all’altro. Ad esso si applicano (per quanto compatibili) le norme sulla vendita.

La donazione è il contratto con il quale una parte trasferisce ad un’altra (senza alcun corrispettivo) un proprio diritto o assume verso la stessa un’obbligazione. L’accettazione da parte del donatario è elemento essenziale, in mancanza del quale il contratto è nullo. Causa della donazione è lo spirito di liberalità che anima il donante. La forma richiesta a pena di nullità è l’atto pubblico, ma per le donazioni di modico valore non è richiesta alcuna forma. Non costituiscono donazione le mance o i regali che vengono scambiati in conformità agli usi o alle tradizioni.

La locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga di far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un corrispettivo detto canone. Il locatore deve:
 l’esecuzione delle riparazioni necessarie a rendere la cosa in grado di servire all’uso convenuto. Se questi non provvede alle riparazioni urgenti, potrà provvedervi
il conduttore, che avrà la possibilità di chiedere il rimborso della spesa sostenuta è tenuto a
 offrire garanzie contro le molestie di terzi che pretendano di avere diritti sulla cosa. Il conduttore deve servirsi della cosa con media diligenza e non deve impiegarla per usi diversi da quelli indicati nel contratto.
 A suo carico sono le opere di piccola manutenzione.
 risponde della perdita e del deterioramento del bene se non prova che non sono avvenuti per causa a lui non imputabile.
 Deve restituire la cosa nello stesso stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deterioramento dovuto all’uso normale durante la locazione.
 non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati al bene locato senza esplicita autorizzazione.
 Può riprendersi quanto eventualmente vi ha aggiunto, solo se la rimozione può avvenire senza danni. L’alienazione della cosa non produce scioglimento del contratto di locazione, prima della scadenza naturale.

La locazione di immobili urbani a uso abitativo già regolata dalla cosiddetta legge sull’equi canone, è ora disciplinata dalla legge del 1998 che ha segnato il parziale ritorno ala libero mercato. Nella locazione di immobili urbani destinati allo svolgimento di attività commerciali, industriali, artigianali e professionali, la determinazione del canone è libera ma la durata minima del contratto è di 6 anni (9 per le attività alberghiere). Se il contratto viene risolto o non rinnovato per causa non dipendente dal conduttore, questi ha diritto ad un’indennità. Egli ha inoltre diritto di prelazione in caso di vendita dell’immobile.

L’affitto è la locazione di beni produttivi e presenta una disciplina in parte diversa dalla locazione. Il locatore ha un potere di ispezione sul bene affittato e può chiedere la risoluzione del contratto se l’affittuario non destina, al servizio del bene i mezzi necessari per una buona gestione.

Il comodato è il contratto, a titolo gratuito, con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodante può in qualsiasi momento, esigere la restituzione del bene.

Il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Se non è stabilito diversamente, nel mutuo con interessi il termine per la restituzione si presume a favore di entrambe le parti. Se è stata convenuta la restituzione rateale e il mutuatario non paga anche una sola rata, il mutuante può chiedere l’immediata restituzione dell’intero prestito.

Il contratto di multiproprietà immobiliare è l’accordo con il quale dietro pagamento di un prezzo, il venditore costituisce o trasferisce a favore dell’acquirente una diritto reale ossia un altro diritto avente ad oggetto il godimento su un bene immobile per un periodo determinato o determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana.

Il fatto illecito è qualsiasi fatto, colposo o doloso, commissivo od omissivo, compiuto in violazione di doveri giuridici. Può essere di due tipi:
 Illecito penale: consiste nella violazione, colposa o dolosa, di uno specifico dovere imposto da una norma di diritto penale e comporta, come sanzione, una pena detentiva e/o pecuniaria
 Illecito civile: consiste nella violazione, colposa o dolosa, del generale dovere di non recare danno ingiusto ad altri e come sanzione comporta l’obbligo di risarcire il danno.

Il danno ingiusto è quel danno conseguente alla lesione di un interesse altrui meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Il danno ingiusto della giurisprudenza è il danno derivante dalla violazione di diritti della personalità, di diritto reali, di diritti derivanti da rapporti di famiglia e da rapporti di credito. Non vi è obbligo di risarcire il danno se il fatto è stato compiuto senza colpa né dolo o è stato compiuto per legittima difesa. Se il fatto dannoso è derivato dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo non è stata causata dal danneggiamento, né era evitabile, il risarcimento è ridotto ad un’identità, la cui misura è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Il danno dovrà essere liquidato dal giudice tenendo conto del:
- il danno emergente: tenere conto delle spese materialmente sostenute dal danneggiato, sia delle spese future che dovrà sopportare come conseguenza del fatto illecito.
- il lucro cessante: deve essere valutato con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
Il danneggiato potrà chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Se a procurare il danno hanno concorso più soggetti, tutti sono obbligati in solido risarcimento.

Il danno morale è la sofferenza fisica o psichica che un soggetto è stato costretto a sopportare in conseguenza di un fatto illecito. È risarcibile solo se il fatto dannoso si configura come illecito penale.

Il danno biologico è quello che deriva dalla violazione del diritto alla pienezza della vita e alla completa esplicazione della propria personalità morale e intellettuale. Vi rientrano il danno estetico, il danno alla sfera sessuale e, in generale, la vita di relazione.

La responsabilità indiretta è attribuita ai genitori e al tutore per i danni causati dai figli minori o dalle persone soggette alla loro tutela. La stessa norma attribuisce agli insegnanti la responsabilità per i danni causati dagli allievi nel tempo in cui sono soggetti alla loro vigilanza. Genitori, tutori ed insegnanti possono liberarsi di questa responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire il fatto. Si attribuisce ai padroni e committenti la responsabilità per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. La condizione di applicabilità della norma è che l’autore del fatto illecito sia un dipendente (persona soggetta alla direzione e alla vigilanza del datore di lavoro). Al datore di lavoro è riconosciuto il diritto di agire in via di regresso sul dipendente.

Una responsabilità oggettiva è posta dall’ordinamento a carico di chi svolge attività pericolose; di chi ha la custodia di cose e animali; di chi circola con veicoli senza guida di rotaie. Chi esercita attività pericolose può liberarsi dalla responsabilità per i danni causati solo provando di aver adottato tutti gli accorgimenti che offre la tecnica, visto che non basta la normale diligenza. Dalla responsabilità per i danni causati da animali o cose o dalla circolazione di veicoli, ci si può liberare solo provando che l’evento dannoso si è prodotto per caso fortuito o per esclusiva colpa del danneggiato.

L’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica, organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Un’attività di produzione o di scambio si considera economica quando è idonea a coprire i costi con i ricavi. Non è indispensabile, invece, il fine di lucro.

La professionalità si ritiene presente quando l’attività produttiva viene svolta in modo abituale e stabile e non in modo occasionale o saltuario. Questo requisito è presente anche se l’attività è di tipo stagionale o se richiede lunghi periodi di sospensione. La professionalità non viene meno neanche se l’attività in oggetto non è l’unica esercitata dal soggetto e neppure la superiore.

L’organizzazione si identifica nell’attività di coordinamento dei fattori produttivi. È sufficiente anche una iniziale e limitata disposizione di mezzi. L’ordinamento considera imprenditore solo chi produce per il mercato e non per chi produce soltanto per il soddisfacimento di bisogni personali o familiari.

L’imprenditore occulto è colui nel cui nome l’impresa viene esercitata. Egli dovrà rispondere delle obbligazioni assunte per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

L’imprenditore occulto è colui che si avvale di un prestanome. In caso di dissesto è il prestanome (mandatario senza rappresentanza) a rispondere delle obbligazioni assunte in nome proprio anche se nell’interesse del suo mandante.

Il nostro ordinamento fa tre distinzioni di tipi di impresa:
1. imprenditore commerciale

2. piccolo imprenditore - non sono obbligati a tenere le scritture contabili (tranne quelle richieste per i controlli fiscali
3. imprenditore agricolo - non sono soggetti al fallimento e ad altre procedure concorsuali

Le imprese vengono poi classificate in:
 private sono dette
- individuali: esercitate da una singola persona;
- collettive: esercitate da una società;
 pubbliche.

L’impresa familiare è quella in cui collaborano, con il titolare imprenditore, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini (parenti del coniuge) entro il secondo grado.

I liberi professionisti sono coloro che esercitano una professione intellettuale senza vincoli di subordinazione. Questi, anche se si avvalgono di studi professionali imponenti, non sono mai considerati imprenditori, salvo che non esercitino una ulteriore attività d’impresa.

Gli imprenditori commerciali sono coloro che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, un’attività intermediaria alla circolazione dei beni, un’attività di asporto, un’attività bancaria o assicurativa, altre attività di sostegno delle precedenti. L’imprenditore commerciale è impegnato a iscriversi nel registro delle imprese e a tenere le scritture contabili obbligatorie previste dalla legge.

L’iscrizione nel registro delle imprese serve a rendere pubbliche alcune informazioni prescritte dalla legge. Il registro delle imprese si trova in un apposito ufficio istituito presso ogni Camera di commercio; è pubblico e consultabile da chiunque attraverso i terminali elettronici. Devono iscriversi:
- gli imprenditori commerciali individuali;
- le società cooperative;
- altri soggetti indicati dalla legge istitutiva del registro. Si dispone che i fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non possono essere opposti ai terzi se non sono stati scritti, a meno che non si provi che i terzi ne avevano comunque conoscenza. I fatti regolarmente trascritti si presumono conosciuti dai terzi. In apposite sezioni speciali debbono iscriversi:
- gli imprenditori agricoli;
- i piccoli imprenditori;
- le società semplici. L’iscrizioni nelle sezioni speciali ha essenzialmente funzione di certificazione anagrafica.

Le scritture contabili sono un sistema coordinato di annotazioni dalla cui lettura è possibile determinare il reddito, il patrimonio e la situazione finanziaria dell’impresa. Sotto il profilo fiscale servono soprattutto per verificare la posizione contributiva dell’imprenditore e sono soggette alle ispezioni dall’amministrazione finanziaria. Sotto il profilo civile servono soprattutto per determinare la consistenza dell’attivo e del passivo e l’eventuale presenza di irregolarità nella gestione. In sintesi, le scritture contabili possono essere invocate dalla controparte come prova contro l’imprenditore e non dall’imprenditore stesso. Possono valere come prova a favore di chi le ha predisposte solo se anche la controparte è un imprenditore.

Le procedure concorsuali sono procedimenti giudiziari che consentono ai creditori di rivalersi in eguale proporzione sul patrimonio dell’imprenditore commerciale che non sia in grado di far fronte ai propri debiti con mezzi normali di pagamento. Queste procedure sono condotte dalla sezione fallimentare del tribunale nella cui circoscrizione l’impresa si trova o ha la sede principale.

Il fallimento è la più grave di queste procedure perché comporta l’eliminazione dell’impresa. Il concordato preventivo tende a soddisfare i creditori mantenendo contemporaneamente in vita l’impresa.

I rappresentanti dell’imprenditore sono:
l’enstitore: è colui che è preposto dall’imprenditore all’esercizio dell’impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo di essa. Egli non ha altri superiori gerarchici se non l’imprenditore stesso.
i procuratori: sono dirigenti di grado meno elevato che hanno ugualmente il potere di compiere atti riguardanti l’esercizio dell’impresa, ma non sottoposti al controllo di uno o più superiori gerarchici.
il commesso: è un dipendente privo di funzioni direttive e con poteri di rappresentanza limitati alla specifica mansione affidatagli dall’imprenditore.




L’esercizio dell’attività imprenditoriale è ritenuto incompatibile con il mantenimento di incarichi pubblici e con l’esercizio di alcune professioni, come quella di notaio o di avvocato. Esso è vietato a chi abbia subito condanne per reati fallimentari. Per esempio di alcune attività è richiesto il possesso di un’apposita licenza. Chi esercita abusivamente l’attività imprenditoriale non è esente dagli obblighi posti dalla legge a carico dell’imprenditore. Egli è ugualmente soggetto alle procedure concorsuali e risponde con tutto il suo patrimonio per i debiti dell’impresa. Di regola per svolgere un’attività imprenditoriale occorre avere la piena capacità di agire. In base alle condizioni poste dalla legge, possono essere titolari d’impresa anche il minore, l’interdetto, l’inabilitato e il minore emancipato.

Il consorzio è un contratto con il quale più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune con la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. L’organizzazione consortile può svolgere:
 attività interna: coordinando le attività degli imprenditori che vi aderiscono;
 attività esterna: entrando in rapporto con i terzi.
Per le obbligazioni assunte dal consorzio nell’interesse degli imprenditori consorziati, rispondono stabilmente sia questi sia il fondo consortile e ciò offre al terzo contraente una più solida garanzia.

Il contratto di joint venture è un contratto associativo atipico con il quale più imprese si uniscono temporaneamente per partecipare alla realizzazione di opere di grande impegno finanziario.

Il consorzio non è una società ma se è destinato a sviluppare un notevole volume di affari può essere costituito in forma di società (società consortile). La società consortile ha come oggetto lo scopo del consorzio e come organizzazione quella prevista per il tipo di società che si vuole adottare.

I piccoli imprenditori sono i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. La prevalenza del lavoro proprio e dei propri familiari deve sussistere rispetto al lavoro dipendente e al capitale impiegato. La legge fallimentare considera piccoli imprenditori coloro che hanno investito nell’azienda un capitale non superiore a 300.000 € o hanno realizzato ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi 3 anni (o dall’inizio dell’attività se è di durata inferiore) per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 €.

Un agricoltore è considerato coltivatore diretto se la forza lavorativa fornita dal nucleo familiare è pari a un terzo della forza occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell’allevamento del bestiame.

L’imprenditore agricolo è colui che esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse. Esso non è soggetto alle procedure concorsuali in caso di insolvenza, né alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, salvo quelle previste per fini fiscali. Egli è tenuto ad iscriversi in una speciale sezione del registro delle imprese.

Le attività connesse sono quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali, e inoltre le attività dirette alla fornitura di beni o di servizi mediante l’utilizzazione di attrezzature dell’azienda agricola.


 
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