Diritti e beni reali

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"Ariannina"
view post Posted on 27/6/2009, 15:44




Diritti e beni reali



Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive a cui l’ordinamento riconosce la personalità giuridica e possono essere: associazioni o fondazioni.
1. Le associazioni sono organizzazioni di persona volte al raggiungimento di un fine lucrativo. Se il fine è quello di svolgere un’attività a fine di lucro per dividerne gli utili, prendono il nome di società.
2. Le fondazioni sono organizzazioni di beni destinati ad uno scopo ben preciso.
3. Le persone giuridiche pubbliche o enti pubblici perseguono fini di interesse generale.
4. Le persone giuridiche private perseguono fini di natura privata (economici, culturali, ricreativi).

La persona giuridica nasce per effetto dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche e con questo atto acquista l’autonomia patrimoniale perfetta cioè significa rispondere (per i debiti contratti) soltanto il proprio patrimonio. Se questo risultasse insufficiente, i creditori dovrebbero rassegnarsi a rimanere insoddisfatti e non potrebbero pretendere di essere pagati dagli associati. La persona giuridica agisce nel campo del diritto mediante i suoi organi che sono: l’assemblea degli associati, un organo deliberativo; e l’amministratore, un organo esecutivo. In ogni provincia è istituito un pubblico registro nel quale devono annotarsi il patrimonio della persona giuridica ed il nome degli amministratori. Le associazioni che non hanno chiesto o ottenuto il riconoscimento non godono dell’autonomia patrimoniale perfetta.

I comitati sono organizzazioni che con la loro raccolta di fondi tendono a realizzare un determinato fine.

Il fatto giuridico è qualsiasi accadimento dal quale la legge fa dipendere il prodursi di effetti giuridici. Può trattarsi di un fatto naturale (nascita, morte) o un fatto umano (sono voluti dall’uomo). L’ atto giuridico è un comportamento voluto dalla persona che lo ha posto in essere e produttivo di effetti giuridici. Può trattarsi di atto lecito quelli conformi al diritto e atti illeciti quei comportamenti compiuti in violazione delle norme giuridiche o lesivi di diritti altrui; da essi deriva l’obbligo di subire la sanzione prevista dalla legge. Il negozio giuridico è una manifestazione di volontà diretta a produrre gli effetti riconosciuti e garantiti dal diritto. Tra i tipi di negozi giuridici conosciamo: negozi unilaterali, sono gli atti posti in essere dalla dichiarazione di volontà di una sola parte, si distinguono in ricettizi (sono gli atti nei quali la dichiarazione di volontà vincola colui che la compie soltanto a partire dal momento in cui viene ricevuta dal destinatario) e non ricettizi(sono tutti gli altri); negozi bilaterali e plurilaterali sono i negozi formati dalla dichiarazione di volontà di due o più parti; negozi patrimoniali sono quelli che hanno per oggetto rapporti valutabili in denaro ex contratti; negozi non patrimoniali sono quelli che hanno per oggetto altro tipo di rapporti ex di natura familiare; negozi formali sono quelli in cui la dichiarazione di volontà deve essere espressa nella forma prescritta dalla legge.

I diritti della personalità sono quei diritti che tutelano valori fondamentali, comuni ad ogni essere umano, la loro particolarità è di non avere bisogno di essere posti dallo Stato perché si considerano nati con l’uomo nel momento stesso in cui questo viene al mondo. Lo Stato deve solo riconoscerli e garantire il rispetto da parte di tutti. I caratteri comunali dei diritti della personalità sono l’indisponibilità, l’imprescrittibilità e l’assolutezza. Questi diritti sono tutelati così: al primo posto si colloca, per evidente importanza, il diritto alla vita, esso è protetto dalle norme penali e civili, è soggetto a sanzione penale chiunque aiuti o induca altri a togliersi la vita e non è consentita l’eutanasia. Anche l’integrità della persona fisica è protetta da norme penali e civili. Le leggi speciali regolano la possibilità di effettuare trapianti di organi. Rientrano tra i diritti della personalità il diritto al nome ed all’immagine e quando vengono lesi si può richiedere la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento del danno economico subito. Il diritto alla riservatezza personale ha trovato tutela nella legge n. 675, intervenuta a regolare l’attività delle banche dati pubbliche e private. Essa prevede sanzioni, anche penali, per chi eviti di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza delle informazioni raccolte.

L’onore delle persone è tutelato, nel nostro ordinamento, dalle norme di diritto penale che puniscono l’ingiuria, l’offesa recata all’onore ed al discrezione di una persona presente, e la diffamazione, l’offesa alla altrui reputazione commessa comunicando con altre persone. Entrambi i reati sono punibili soltanto a querela di parte, la parte offesa può pretendere il risarcimento per i danni economici e morali.

I diritti reali sono i diritti sulle cose. Il loro nome deriva dal latino res che significa cosa, oggetto. Il più rilevante è il diritto di proprietà, gli altri vengono chiamati diritti reali di godimento su cosa altrui o minori, sono usufrutto, l’uso, l’abitazione, la superficie e le servitù prediali. Le caratteristiche di tutti i diritti reali sono:
1. la patrimonialità, il diritto reale ha per oggetto solo cose che hanno un valore economico;
2. l’assolutezza, consente al titolare di pretendere che il suo diritto sia rispettato da tutti;
3. la tipicità, significa che i diritti reali costituiscono un numero chiuso, sono questi i tipi scelti dalla legge.
Oggetto dei diritti reali non sono le cose ma solo quelle dette beni.

I beni sono le cose che hanno un valore economico e sulle quali l’uomo ha interesse e concreta possibilità di esercitare un diritto escludendo gli altri. Non sono beni le cose disponibili in natura in quantità così rilevante da rendere priva di significato una loro appropriazione.
• beni pubblici quelli che possono appartenere solo allo Stato, alle Regioni, alle Province ed i Comuni. Sono incedibili e possono formare oggetto di possesso da parte dei privati.
• beni immobili il suolo, i corsi d’acqua, le costruzioni e tutto ciò che è infisso nel terreno. Sono mobili tutti gli altri tranne le energie naturali.
• mobili registrati gli autoveicoli, le navi, gli aerei e le “macchine operatrici”.
• beni fungibili quelli che possono essere sostituiti con altri dello stesso genere.
• infungibili quelli che hanno una loro specificità che li rende unici ex tutti i beni immobili.
• immateriali i beni che pur non avendo una consistenza corporea hanno un valore economico e sono oggetto di appropriazione.
• consumabili i beni che nell’impiego esauriscono la loro funzione; come il cibo o i carburanti sono inconsumabili tutti gli altri.
• divisibili i beni che possono dividersi in più parti, ciascuna conserva un valore proporzionale alla sua dimensione.
• indivisibili quelli che, se frazionati, perderebbero gran parte del loro valore, un’automobile, una bicicletta.

Le universalità di mobili sono pluralità di cose che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria (biblioteca). I singoli beni che le compongono possono essere oggetto di negozi giuridici separati.

Le pertinenze sono le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa principale comprendono anche le pertinenze.

I frutti naturali sono quelli che si producono per legge di natura, se occorre o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, gli animali.

I frutti civili sono quelli che si ricavano dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Questi sono gli interessi prodotti dai capitali o dalle rendite.

Il patrimonio è l’insieme dei diritti e degli obblighi che fanno capo ad un soggetto. Con l’art. 42 della Cost. che i limiti e gli obblighi devono essere indirizzati ad assicurare la funzione sociale della proprietà. Ciò significa che tutte le forme di utilizzazione che possono pregiudicare l’interesse collettivo. L’art. 832 stabilisce che il proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. I limiti e gli obblighi si trovano in parte nella Costituzione ed in parte in leggi e regolamenti. Per compiere operazioni essenziali: deve verificare che la sua area risulti edificabile nel piano regolatore comunale e nel piano particolareggiato; deve controllare gli indici di cubatura massima consentita per quell’area e le distanze minime dal confine o dalle costruzioni limitrofe previste dal codice civile e dal piano regolatore; deve richiedere ed ottenere il permesso di costruire e deve versare al Comune un contributo per le opere di urbanizzazione. Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che non abbia interesse ad escludere. Il proprietario in casi previsti deve: permettere il passaggio per l’esercizio della caccia e permettere al vicino l’accesso al vicino che abbia bisogno di costruire o riparare un muro ed a chi debba recuperare una cosa mobile o un animale sfuggito. Le immissioni sono i rumori, i fumi, le esalazioni e le altre propagazioni, prodotte da fabbriche, officine, si immettono nei fondi vicini (terreni, abitazioni…), causando molestia ai proprietari. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemplare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà però può tenere conto della priorità di un determinato uso.

Le costruzioni che non vengono edificate in aderenza tra loro devono essere tenute a distanza di almeno 3 metri; se i regolamenti e gli usi locali non dispongono diversamente, gli alberi di alto fusto superino i 3 metri, devono essere piantati a non meno di tre metri dal confine; le luci possono essere aperte direttamente sul fondo confinante se sono munite di una inferriata e si trovano a non meno di due metri e mezzo di altezza; le vedute non possono aprirsi a meno di un metro e mezzo dal confine con il fondo vicino.

Gli atti di emulazione sono quelli che il proprietario compie senza alcuna utilità personale, ma con lo scopo di recare molestia ad altri. La pubblica amministrazione può requisire beni che possiedono ai privati quando: ricorrono gravi ed urgenti necessità pubbliche (militari o civili), può essere disposta la requisizione dei beni mobili ed immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità; può ordinare la requisizione il prefetto ed eccezionalmente il sindaco. La pubblica amministrazione può espropriare beni privati solo per motivi di interesse generale e solo nei casi previsti dalla legge. La comunione è quando 2 soggetti si trovano ad essere titolari di un medesimo diritto reale; una simile situazione può determinarsi perché le parti l’anno voluta (comunione volontaria), poi in seguito a fatti giuridici involontari (comunione incidentale) o perché lo impone la legge (comunione forzosa).

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. I requisiti del possesso sono la disponibilità della cosa e l’intenzione di possederla. Si può possedere direttamente oppure per mezzo di un’altra persona (dipendente) che abbia la detenzione della cosa. Il possesso si presume in chi esercita il potere di fatto sulla cosa, salvo che qualcuno non provi che questo potere è iniziato come una detenzione. Il detentore è colui che dispone di un bene senza manifestare alcuna intenzione di comportarsi come proprietario.

Il detentore di buona fede è colui che possiede ignorando di ledere l’altrui diritto; detentore di mala fede è colui che possiede con la consapevolezza di ledere un diritto altrui. Il possesso si presume di buona fede finché non viene provato il contrario, non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave.

I frutti prodotti da colui che li ha detenuti vanno: il possessore di buona fede deve restituire solo i frutti che ha percepito dal momento in cui è stata proposta domanda giudiziale; il possessore di mala fede deve restituire i frutti che ha percepito fin dall’inizio del possesso. Il possessore che abbia subito spese per la raccolta dei frutti o per le ripartizioni del bene, ha diritto al rimborso.

La proprietà: si può acquistare a titolo derivativo o a titolo originario; costituiscono modi di acquisto a titolo derivativo i contratti e le successioni a causa di morte; sono chiamate a titolo derivativo perché il diritto che si acquista passa dal titolare precedente ad un nuovo titolare; costituiscono modi di acquisto a titolo originario il possesso di buona fede di beni mobili, l’usucapione, l’unione e la specificazione; sono chiamati a titolo originario chi acquista la proprietà di uno di questi modi viene considerato come se fosse il primo ed originario proprietario del bene ed il suo diritto si intende pieno e non gravato da diritti reali minori. La regola del possesso è contenuta nell’art. 1153 e prevede che a colui che sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

L’usucapione è un istituto che consente l’acquisto della proprietà per effetto del possesso pacifico, pubblico, non interrotto e prolungato per il tempo previsto dalla legge. Il possesso si interrompe con la notifica al possessore dell’atto di citazione volto ad ottenere la restituzione del bene o quando il possessore è stato privato del bene per oltre un anno.

L’occupazione è la presa di possesso di cose mobili che non appartengono a nessuno; non si possono acquistare per occupazione i beni immobili perché spettano al patrimonio dello Stato.

L’invenzione è l’appropriazione di una cosa smarrita.

Accessione significa accrescimento e la legge prevede che il proprietario della principale diventa proprietario anche della secondaria.

L’unione e commistione si verifica quando più cose mobili sono unite o mescolate in modo da formare una cosa unica e non sono più separabili senza notevole deterioramento. Il proprietario della cosa di maggior valore diventa proprietario del tutto pagando il valore delle cose che ha unito o mescolato alla sua. Se nessuno dei beni uniti o mescolati può essere considerato principale, vi sarà comproprietà del tutto. Il termine specificazione indica la creazione di una cosa nuova. Se qualcuno, con il lavoro proprio ma con materiali altrui forma una cosa nuova, acquista la proprietà del tutto perché l’ordinamento considera prevalente l’elemento lavoro. Se però il valore della materia sorpassa notevolmente quello della mano d’opera, la proprietà va al proprietario dei materiali.

Le azioni petitorie sono azioni poste a tutela della proprietà, sono l’azione di rivendicazione, l’azione negatoria, l’azione di regolamento di confini e di apposizione di termini.

La rivendicazione è un’azione imprescrittibile con la quale il proprietario di un bene, posseduto da altri, si rivolge al giudice per ottenere il riconoscimento del proprio diritto e la restituzione del bene.

Con l’azione negatoria si chiede al giudice di dichiarare l’inesistenza di diritti reali minori affermati da altri sulla cosa e di imporre la cessazione di eventuali molestie.

Le azioni di regolamento dei confini e di apposizione dei termini servono ad ottenere la definizione giudiziale di confini che risultano incerti ed a contribuire alle spese per l’apposizione di segni visibili.

Le azioni possessorie sono quelle poste a tutela del possesso di un bene chiede di essere reintegrata nel medesimo possesso. Il giudice acquista la prova, ordinerà allo spogliante l’immediata restituzione della cosa; anche il detentore della cosa può esercitare l’azione di reintegrazione.

La manutenzione è l’azione con cui il possessore chiede al giudice di far cessare la molestia del bene. Con la denuncia di nuova opera l’attore si cautela contro il danno che potrebbe provenire da un’opera in via di realizzazione. Con la denuncia di danno temuto si cautela contro il danno che potrebbe provenire da una cosa già esistente.

I diritti reali di godimento su cosa altrui sono l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, l’enfiteusi, la superficie e le servitù prediali. Essi: costituiscono un numero chiuso perché il legislatore non ritiene utile che i poteri del proprietario siano limitati più di quanto l’ordinamento non preveda; rimangono legati inseparabilmente al bene, chiunque ne diventi volontario; si tutelano esercitando l’azione confessoria, con la quale si chiede al giudice di riconoscere il proprio diritto contro chiunque.

L’usufrutto è il diritto di godere temporaneamente di un bene altrui con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica; può costituirsi per disposizione di legge (usufrutto legale), per contratto o testamento (usufrutto volontario) e per usucapione.

La servitù prediale consiste in un peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario; può essere costituita volontariamente (per contratto o per testamento), coattivamente (nei casi previsti dalla legge), per destinazione del padre di famiglia o acquistata per usucapione. Le servitù volontarie devono essere trascritte nei registri immobiliari per essere opponibili ai terzi; possono costituirsi per destinazione del padre di famiglia e per usucapione solo se le servitù apparenti (esercitate attraverso la predicazione di opere visibili e permanent
 
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